La startup innovativa, in presenza di determinati presupposti, gode di una serie di “benefici” per una durata limitata nel tempo: cinque anni.
Giova tuttavia far presente che detti “benefici” vengono meno qualora la startup innovativa perda uno dei requisiti previsti dal legislatore prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione e, in ogni caso, al raggiungimento di tale termine. Tuttavia, nel caso del termine di cinque anni di esenzione dal fallimento – come pure, a mio parere, della possibilità che la startup innovativa possa godere entro questo termine di tutti gli altri benefici previsti dalla normativa – si pone il problema se per una startup innovativa i 5 anni si computano a partire dalla data della sua costituzione o dalla data della sua iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.
Startup innovativa, la disciplina.
La speciale disciplina della startup innovativa, come modello imprenditoriale per veicolare l’innovazione all’interno del sistema economico italiano, è stata introdotta in Italia dal decreto legge n. 179/2012, convertito con modifiche nella Legge 17 dicembre 2012 n. 221 (c.d. Decreto Crescita 2.0). L’art. 25 comma 2 del decreto legge n. 179/2012 definisce la startup innovativa come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Societas Europea, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione: vi rientrano, pertanto, le s.r.l. (anche in forma semplificata od a capitale ridotto), le s.p.a., le s.a.p.a. e le società cooperative.
Per poter essere definita startup innovativa e, quindi, poter accedere alla disciplina agevolativa prevista, il legislatore ha disposto che la startup soddisfi una duplice condizione ovvero possieda, dal punto di vista sostanziale, tutti i requisiti di cui all’art. 25, comma 2, del decreto legge n. 179/2012 – fra i quali l’oggetto sociale, esclusivo o prevalente, riguardante lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico – e, dal punto di vista formale, debba essere obbligatoriamente iscritta in una apposita sezione speciale del Registro delle imprese. La Giurisprudenza di merito ha affermato che la natura amministrativa degli atti sottesi all’iscrizione della società alla sezione specializzata del Registro delle imprese con la qualifica di startup innovativa, così come quelli di periodico aggiornamento, previsti dall’art. 25, commi 8, 9, 12 e 14 del D.L. n. 179/2012, ne esclude la natura costitutiva.
Le agevolazioni per le start up innovative.
Tra le varie “agevolazioni” di cui gode una startup innovativa assume particolare rilevanza l’esclusione da ogni procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare, rimanendo le stesse startup innovative soggette alla sola procedura della composizione della crisi da sovraindebitamento prevista dal capo II della Legge 27 gennaio 2012 n. 3, così come previsto dall’art. 31 decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2012 n. 221 (peraltro segnalo che anche la nuova disciplina prevista dal Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza continua a prevedere espressamente la sottoposizione ad essa della startup innovativa).
L’opzione “fresh start”.
La scelta legislativa di sottrarre le startup innovative dalla soggezione del fallimento con l’applicazione delle sole procedure relative alle crisi da sovraindebitamento trova la sua giustificazione nelle evidenti difficoltà economiche che può incontrare una startup innovativa durante la fase del suo avvio ovvero “nell’elevato rischio economico assunto da chi decide di fare impresa investendo in attività ad alto livello di “innovazione. Si vuole indurre l’imprenditore a prendere atto il prima possibile del fallimento del “programma posto alla base dell’iniziativa, posto l’elevato tasso di mortalità fisiologico delle startup” (cfr. Relazione illustrativa del sopracitato Decreto Crescita). Nel caso di insuccesso della scommessa innovativa, è giusto quindi che venga consentito alla startup innovativa il cosiddetto fresh start; attraverso accordi di ristrutturazione e composizione dei debiti, per ripartire con un nuovo progetto, nonché una liquidazione veloce senza conseguenze penalizzanti.
L’art. 31 comma 4 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (comma così modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 e, successivamente, dall’ art. 57, comma 3-ter, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96) recita. “Fatto salvo il diverso termine previsto dal comma “3 dell’articolo 25 se applicabile; qualora la startup innovativa perda uno dei requisiti previsti dall’articolo “25, comma 2. Prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione. Secondo quanto risultante “dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8; e in “ogni caso al raggiungimento di tale termine, cessa l’applicazione della disciplina ….”.