Firmato protocollo d’intesa dipartimento protezione civile-associazioni animaliste dopo la legge che ha previsto ufficialmente il soccorso agli animali in caso di eventi calamitosi
Dopo l’approvazione del “Codice della protezione civile”, Il Decreto Legislativo n.1 del 2018, che include tra le finalità e le attività della Protezione civile l’azione di soccorso e l’assistenza agli animali colpiti da calamità naturali e alle famiglie con animali al seguito, oggi il Dipartimento della Protezione Civile ha firmato un Protocollo d’Intesa con le associazioni animaliste nazionali Animalisti Italiani, Enpa, LAV, Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente e Oipa Italia Onlus.
Il nuovo riferimento legislativo agli animali è stata la premessa per riconoscere, rafforzare e qualificare quanto già si fa in caso di terremoti, alluvioni, nevicate eccezionali, così si potrà superare lo spontaneismo, a volte inconcludente o peggio pericoloso, rendendo sistematico il contributo del volontariato specializzato all’attività di salvataggio, di recupero, di messa in sicurezza e digestione degli animali familiari che le stesse popolazioni e le Amministrazioni locali sempre più richiedono. Le associazioni animaliste sono già le prime a farsi carico spontaneamente delle numerosissime segnalazioni e richieste di aiuto per le vittime animali isolate, affamate, seppellite, smarrite, dalle quali sono spesso costrette a separarsi le popolazioni colpite vuoi per l’inospitalità di alcune strutture d’emergenza, vuoi per l’impossibilità di nuovi ricoveri. E nei momenti nei quali si perde tutto, il valore affettivo e sociale degli animali della propria famiglia, come ampiamente riconosciuto, è incalcolabile. La loro perdita provoca smarrimento e annienta quel poco che resta. Gli animali familiari sono insostituibili, oltre che per sè stessi, anche per la ricostruzione morale e materiale della comunità.
Ora la prospettiva è finalmente diversa e le associazioni Animalisti Italiani, Enpa, LAV, Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Leidaa e Oipa Italia Onlus avvertono: “Con il Decreto Legislativo e ora con il Protocollo d’Intesa abbiamo messo due primi importanti tasselli, ma si tratta solo dei primi due passi. Con l’attuazione del Protocollo d’Intesa firmato oggi prevederemo dei programmi di attività e delle procedure operative specifiche, condivise con i vari soggetti, per far sì che gli interventi siano codificati ed efficaci. Concorreremo a formare gli operatori, siano essi volontari o funzionari. Individueremo gli strumenti efficaci che tengano conto delle competenze e per arrivare a questo risultato le nostre associazioni giocano un ruolo fondamentale, potendo portare un elevato know how e mettendo a disposizione la collaudata esperienza maturata sul campo. Ogni calamità, dai terremoti alle alluvioni, dalle nevicate agli incendi che isolano intere comunità, ci ha insegnato in questi anni che le azioni devono essere diversificate in base al tipo di territorio e dello scenario atteso e, quindi, siamo consapevoli che da oggi ci attende una importante missione: quella di dare forma e sostanza ai contenuti della nuova Legge e dell’accordo firmato con il Dipartimento della Protezione Civile“.
Ecco alcuni dei punti d’impegno comune previsti dal Protocollo d’Intesa: soccorso e messa in sicurezza degli animali; evacuazione di strutture con animali; allestimento di strutture temporanee per il ricovero di animali; allestimento di presidi veterinari mobili; supporto all’organizzazione delle aree di accoglienza della popolazione in relazione alla presenza di animali; assistenza e trasporto di animali non ricongiunti coi proprietari; ricongiungimento di animali smarriti con i proprietari, anche attraverso la realizzazione di una sezione web fotografica dedicata al “lost and found” per animali non censiti in anagrafe; collaborazione con medici veterinari liberi professionisti, e con ogni soggetto utile.
LE INTEGRAZIONI NORMATIVE DISPOSTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N.1-2018
Articolo 1 (Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile)
1. Il Servizio nazionale della protezione civile, di seguito Servizio nazionale, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo.
Articolo 2 (Attività di protezione civile)
6. La gestione dell’emergenza consiste nell’insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione.