Presto l’entrata in regime del Superbonus 110%.
Presto l’entrata in regime del Superbonus 110%.
Grazie alla pubblicazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico del Decreto 3 agosto 2020 e del Decreto 6 agosto 2020 e dell’Agenzia delle Entrate della Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E e del Provvedimento 8 agosto 2020.
Di seguito gli adempimenti necessari per il buon fine dell’operazione.
Vigenti anche le disposizioni ordinarie relative al Sismabonus ed all’Ecobobus
Le disposizioni in materia di Superbonus si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Tra questi il “sismabonus”, e la riqualificazione energetica degli edifici, l’“ecobonus”.
Aliquota più elevata (110%) e 5 quote annuali
Ill Superbonus prevede un’aliquota di detrazione più elevata rispetto alle altre detrazioni e anche una diversa modalità di fruizione dell’agevolazione.
La detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo ed è possibile optare per un utilizzo alternativo della detrazione mediante lo sconto e la cessione.
Ai fini del Superbonus, il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale.
Questo, perchè deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
L’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa.
Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento applicano, all’atto dell’accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto.
Adempimenti burocratici con Visto di conformità e asseverazioni
In aggiunta, è necessario acquisire:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus;
- l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati
Ai fini del rilascio delle predette attestazioni ed asseverazioni, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile non inferiore a 500.000 euro.
Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli.
A questi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.
L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente disposizione è il Ministero dello sviluppo economico.
Ai fini del Superbonus il contribuente deve conservare le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi.
Inoltre, limitatamente alle persone fisiche, deve conservare la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è stato effettuato il pagamento.
Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, deve essere acquisita la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori.
Nel caso in cui gli interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici deve essere acquisita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese.
Tale documentazione può essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio.