Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 352 del 22 ottobre è pubblicata la Comunicazione della Commissione europea. Lo scopo della presente comunicazione è fornire orientamenti alle autorità nazionali, alle amministrazioni aggiudicatrici, agli enti aggiudicatori e agli operatori. Inoltre, maggiori dettagli sull’applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 della direttiva sui veicoli puliti. Tale direttiva (2009/33/CE) è relativa alla promozione di veicoli puliti adibiti al trasporto su strada a sostegno di una mobilità a basse emissioni, modificata dalla direttiva (UE 2019/1161).
Essa presenta una panoramica e delle domande frequenti relative al recepimento e all’attuazione delle disposizioni. In particolare per quanto riguarda l’ambito di applicazione della direttiva, la definizione di «veicoli puliti», il conteggio dei veicoli e l’uso della banca dati TED (Tenders Electronic Daily) in diverse occasioni.
Nuova definizione di ‘veicoli puliti’
Il testo della Direttiva include anche una nuova definizione di ‘veicolo pulito’. Utile per identificare e uniformare a livello europeo il concetto e quindi le relative restrizioni.
La definizione si basa, per i veicoli leggeri, sulle norme in materia di emissioni di CO2, con una soglia pari a zero a partire dal 2026. Per i veicoli pesanti invece sull’uso di combustibili alternativi. Inoltre, sono previsti obiettivi secondari per gli autobus a emissioni zero.
L’ambito di applicazione della direttiva
L’ambito di applicazione della direttiva viene ampliato per quanto riguarda le pratiche di appalto contemplate. Le nuove norme si applicheranno a una più ampia gamma di servizi, inclusi i servizi di trasporto pubblico terrestre. Ai servizi speciali di trasporto passeggeri, i servizi di raccolta di rifiuti e i servizi di consegna postale e dei pacchi.