Le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 entrano in vigore dal 6 novembre 2020 al 3 dicembre 2020.
Attività motoria: le disposizioni si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Qui di seguito riportiamo quanto il Decreto prevede per il mondo dello sport. Le disposizioni dell’art. 1 si riferiscono a tutto il territorio nazionale, a eccezione delle zone con scenari di elevata o massima gravità, cd “zone arancioni” o “zone rosse”.
L’art. 1 lascia sostanzialmente invariate le disposizioni del DPCM del 24 ottobre 2020. Ad eccezione di specifiche relative alle procedure di chiusura degli spogliatoi nei centri sportivi dove è possibile fare attività all’aperto.
Uso dei dispositivi di protezione individuale
Obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina monouso o lavabile) per chi sta svolgendo attività sportiva.
Distanza
È confermata la possibilità di svolgere Attività motoria all’aperto anche presso aree attrezzate rispettando la distanza di almeno due metri per l’attività sportiva e di un metro per ogni altra attività. Salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
Eventi e competizioni
Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni che sono riconosciuti di interesse nazionale. Riguardanti gli sport individuali e di squadra, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.
Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse.
Sospensione delle attività
Sono sospese le attività di palestre e piscine fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e per le attività riabilitative o terapeutiche.
Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’Attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite. Con la prescrizione che è vietato l’uso di spogliatoi interni a detti circoli. Pertanto centri e circoli sportivi pubblici e privati restano aperti solo per le attività all’aperto.
Sporto di contatto
Fatto salvo quanto previsto in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso. Sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e gli sport di contatto. Salvo che siano effettuate all’aperto nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.
Atleti, tecnici, accompagnatori e giudici di gara provenienti da paesi esteri
Al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive e Attività motoria, che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali è prevista la quarantena. Questi ultimi, prima dell’ingresso in Italia, devono avere effettuato un test per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato.
Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall’arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all’ingresso in Italia, devono essere in possesso dell’esito che ne certifichi la negatività. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano.
A condizione che non si manifestino sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi dell’articolo 7 e le disposizioni dell’articolo 8, i commi da 1 a 6 non si applicano agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive.
Piste ed impianti di sci
Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. Gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti. Per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.
Gli impianti sono aperti agli sciatori solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico.
Regioni ad alto rischio
Con la pubblicazione del DPCM del 3 novembre 2020, si prevede la suddivisione del territorio nazionale in tre aree in base al riscontro di 21 parametri.
Per quanto concerne le aree caratterizzate da elevata gravità l’art. 2 non contiene, in materia di sport, disposizioni ulteriormente limitative rispetto a quanto contenuto previsto dall’art. 1.
Tuttavia si evidenzia che il comma 4 vieta in queste Regioni ogni spostamento in entrata ed in uscita, salvo per gli spostamenti motivati da comprovate necessità o motivi di salute. Per quanto concerne le aree caratterizzate invece da uno scenario di massima gravità, permane il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori.
Attività sportive nelle strutture ricettive
Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza.
Le persone con disabilità
Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico o disabilità intellettiva, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori. In ogni caso, alle medesime persone è sempre consentito, con le suddette modalità, lo svolgimento di Attività motoria anche all’aperto.