Gli uffici Inail non fanno più resistenze. Hanno riconosciuto l’infortunio sul lavoro in occasione di lavoro o in itinere nei casi di contagio per coronavirus per il personale scolastico. Dalle sezioni regionali dell’Istituto nazionale di previdenza giungono delle note esplicative piuttosto chiare. Lo stesso istituto ha pubblicato delle FAQ sul tema ammettendo anche che “l’infezione da Covid-19 tutelabile può essere derivata anche da infortunio in itinere”.
A tal proposito, oggi Orizzonte scuola scrive che “nella scuola, luogo a rischio, e non meno rischioso di altri luoghi di lavoro, visto il fatto che l’INAIL riconosce l’esistenza dell’infortunio sul lavoro non ci sono ragioni che non possano determinare l’indennità di rischio biologico per il personale scolastico che in presenza svolge ed ha svolto la propria attività”.
Ci si domanda, quindi, per quale motivo al personale scolastico non venga invece riconosciuta l’indennità di rischio biologico, come rivendicato dall’Anief dalla scorsa estate.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief afferma:
“Durante la pandemia da Covid-19 il personale della scuola ha confermato tutto il suo attaccamento agli alunni e alla professionale. Si è continuamente esposto al rischio Covid-19, a minacce per la salute derivanti da scambi ravvicinati di contatti con decine di alunni. Da diversi mesi chiediamo con insistenza di assegnare un forfait di 10 euro al giorno a questi dipendenti che si sottopongono a rischi e stress notevoli. Gli istituti scolastici sono stati costruiti prima del 1971, e risultano quasi sempre privi di aeratori e di aria condizionata. Spesso pure fatiscenti e in perenne ristrutturazione. Per operare in queste condizioni, il minimo che si possa fare è riconoscere loro questa indennità. E collocare a stipendi letteralmente divorati dall’inflazione, tanto da essere ormai sotto di nove ila euro rispetto alla media europea e legati a un contratto scaduto da 26 mesi”.
Per quale motivo i lavoratori della scuola non percepiscono compensi per il rischio biologico a cui sono sottoposti professionalmente? L’interrogativo, comincia a prendere consistenza. La stampa specializzata scrive:
“i principali riferimenti legislativi vigenti in tema di prevenzione e protezione del rischio biologico nei luoghi di lavoro sono normati dal D. Lgvo 81/2008”, con l’articolo 267 che ben definisce da tempo “cosa si intenda per agente biologico, microrganismo e coltura cellulare ed è l’articolo 268 quello più interessante che è dedicato alla classificazione degli agenti biologici”.