È stato approvato oggi un emendamento che estende le tutele per i genitori lavoratori di figli disabili costretti a stare a casa perchè in dad o in quarantena.
Si tratta di un importante segnale di attenzione verso le tante famiglie del nostro Paese che devono convivere ogni giorno con figli disabili. Esse sono costrette, quotidianamente, a una dura lotta per evitare che gli effetti della pandemia mettano a repentaglio la gestione di contesti familiari delicati.
I genitori di figli disabili minorenni sono costretti a seguire a distanza l’attività scolastica o soggetti alla quarantena per disposizione della Asl. Ora avranno il diritto di chiedere e ottenere la possibilità di lavorare da casa. Porta la firma di Nardo Marino, deputato del Movimento 5 Stelle. L’emendamento all’articolo 2 del decreto converte in legge il provvedimento del 13 marzo scorso in materia di “interventi di sostegno per lavoratori con figli minori di 16 anni in didattica a distanza o in quarantena”.
Le commissioni Lavoro e Affari Sociali della Camera hanno approvato l’emendamento di Marino. Esso prevede l’estensione della misura di sostegno che nel testo originario contemplava solo i genitori (lavoratori dipendenti) di figli minori di sedici anni. In particolare, anche ai genitori di figli disabili avranno la medesima tutela fino al compimento del diciottesimo anno di età.
Soggetti fragili e disabilità
“Il tema della disabilità e dei soggetti fragili – commenta il deputato Nardo Marino – è da sempre una priorità del M5S. L’approvazione dell’emendamento a mia firma da parte delle commissioni competenti è un importante segnale di attenzione verso le tante famiglie del nostro Paese. Infatti esse sono costrette, quotidianamente, a una dura lotta. Devono evitare che gli effetti della pandemia mettano a repentaglio la gestione di contesti familiari delicati. Inoltre devono mantenere il giusto equilibrio tra i diritti e doveri dei genitori lavoratori”.
Nello specifico, il comma dell’articolo emendato prevede che: “La norma consente al lavoratore dipendente, che sia genitore di figlio convivente minore di anni sedici, ovvero di anni diciotto, qualora si tratti di figlio con disabilità, di svolgere, alternativamente all’altro genitore, la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale”.