La vicenda di un risparmiatore, che ha scoperto solo dopo due mesi il furto del bancomat e gli 80 prelievi non autorizzati per circa 10 mila euro
IL CASO – Un anziano risparmiatore di Parma era poco esperto ad utilizzare il bancomat. Egli titolare insieme alla moglie di un conto corrente presso un Istituto di credito, si era accorto solo dopo diverso tempo di non essere più in possesso della carta. Abitualmente custodita all’interno del portafoglio. Informata immediatamente la propria filiale, aveva bloccato il bancomat e denunciato l’accaduto ai Carabinieri. Precisando di non aver mai custodito il bancomat insieme al codice PIN.
Il consumatore aveva poi esaminato l’estratto conto del bancomat. Scoprendo circa 80 tra operazioni di pagamento e prelievi effettuati da ignoti in oltre due mesi. Tali operazioni avevano letteralmente prosciugato il conto del risparmiatore. Procurandogli un ammanco di oltre diecimila euro.
Nonostante la denuncia, però, la banca si era rifiutata di riconoscere il rimborso. Lamentando la mancata adesione al servizio “Sms Alert”. E sostenendo che ripetuti prelievi non potevano che essere avvenuti a seguito dell’inserimento del PIN corretto. A quel punto il consumatore aveva chiesto aiuto a Confconsumatori Parma. E, assistito dall’avvocato Grazia Ferdenzi, aveva deciso di rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario.
La decisione
L’ABF ha riconosciuto il diritto dell’anziano risparmiatore ad essere rimborsato. Anche se non si era immediatamente accorto della perdita del bancomat e nonostante non avesse mai richiesto l’attivazione del servizio di “Sms Alert”. Secondo l’ABF, infatti, la banca avrebbe avuto l’obbligo di predisporre, a favore dell’utente, un servizio di avviso tempestivo riguardo alle operazioni compiute con il bancomat, fornendo al cliente un servizio di “Sms Alert” o una protezione assimilabile, da cui l’intermediario poteva ritenersi esonerato soltanto dimostrando l’esplicito rifiuto del cliente. Pertanto, l’Arbitro ha disposto a favore del consumatore il rimborso di tutte le operazioni non autorizzate.
«Si tratta di una decisione molto importante – afferma l’avvocato Grazia Ferdenzi di Confconsumatori Parma – perché attribuisce all’Istituto di credito l’obbligo di proteggere il proprio cliente fornendogli automaticamente un idoneo servizio di informazione che consenta di venire a conoscenza, senza ritardo, di ogni operazione compiuta attraverso il bancomat, anche qualora tale servizio di informazione non sia stato richiesto dallo stesso cliente in maniera esplicita. L’Arbitro ha riconosciuto, infatti, come il comportamento del risparmiatore, che si accorge di non essere più in possesso del proprio strumento di pagamento a distanza di parecchio tempo dal furto o dallo smarrimento, non configuri una responsabilità a carico di quest’ultimo se l’Istituto di credito non ha adottato ogni strumento di avviso che, nel caso specifico, avrebbe potuto consentire al cliente il blocco della carta immediatamente dopo il primo prelievo non autorizzato e limitare così le ingenti perdite subite».