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Green pass obbligatorio per le Università

Chi dovrà possedere Il Green pass

Nello stesso periodo di decorrenza:

  • docenti strutturati e a contratto,
  • il personale tecnico amministrativo,
  • gli assegnisti di ricerca, i dottorandi,
  • gli specializzandi di area medica
  • i borsisti
  • i collaboratori
  • il personale che a vario titolo opera stabilmente all’interno dell’Università del Piemonte Orientale
  • dovranno possedere e saranno tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19.

Misure già adottate dall’ università 

Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2021 ha approvato il decreto legge 111 che introduce:

“Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività̀ scolastiche-universitarie, sociali e in materia di trasporti”.

In continuità con le misure già adottate dall’Università del Piemonte Orientale, la normativa nazionale, con il decreto legge e la successiva circolare del MUR del 7 agosto 2021, intende tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza finalizzate ad agevolare lo svolgimento delle attività didattiche e curriculari in presenza e nel contempo salvaguardare la sfera sociale della popolazione universitaria.

Il 19 agosto 2021 il Co.Re.Co. del Piemonte, all’unanimità, ha deliberato le linee guida applicative del Decreto Legge sopra citato, riportate di seguito.

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L’Università effettuerà le verifiche relative al possesso della certificazione verde COVID-19, nel rispetto della normativa sulla privacy, secondo modalità che verranno tempestivamente comunicate, seguendo le disposizioni che verranno emanate in un successivo DPCM.

A decorrere dall’1 settembre 2021 e sino al 31 dicembre 2021, gli studenti iscritti a qualunque corso universitario (compresi master, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione o altro) dovranno possedere il green pass  per le attività didattiche e curriculari in presenza (compresi gli esami e le prove in itinere), nonché per l’accesso alle mense e alle aule studio.

Green pass è rilasciato nei seguenti casi

  • a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità nove mesi) ovvero contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all’atto del rilascio) – rilasciata automaticamente all’interessato in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo;
  • b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute (validità sei mesi) – rilasciata su richiesta dell’interessato in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta nonché dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente;
  • c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità quarantotto ore) – rilasciata su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

ll mancato rispetto delle disposizioni suddette da parte del personale universitario è considerato

assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza,

il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. 

Soggetti esonerati

Sono invece esonerati dall’obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale in possesso di certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

«L’Università del Piemonte Orientale – ha detto il Rettore Gian Carlo Avanzi – continua l’azione di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza: contiamo sul senso di responsabilità di tutti e siamo convinti che tutta la comunità Universitaria potrà avvantaggiarsi dalla vaccinazione di ognuno.»

«Personalmente – continua il Rettore – ho la consapevolezza che il nostro Ateneo ha messo in atto tutti i mezzi possibili per “tenere a bada” il contagio; con il green pass avremo un’arma in più che ci consentirà di proseguire le nostre attività più serenamente, in presenza e, finalmente, tutti insieme.»»

Come previsto nel Dl 111/2021, dal 1° settembre 2021 e fino alla fine dell’emergenza sanitaria, tutto il personale delle scuole e delle università, compresa la popolazione studentesca, deve possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (il cosiddetto Green Pass).

Quando non si applica l’obbligatorietà?

L’obbligatorietà non si applica a coloro i quali dovessero essere in possesso di certificazione medica che ne stabilisce l’esenzione.

Tutti gli altri possono aderire alla campagna vaccinale in corso, in modo da garantire

  • la prosecuzione delle attività lavorative in piena sicurezza
  • poter accedere alle strutture di ateneo.

Chi fosse già vaccinato ma non in possesso del Green Pass può ottenerlo seguendo le istruzioni fornite dal governo, all’indirizzo www.dgc.gov.i

 

 

About Stefania Serena Borea

Amante della lettura e della musica. Sono una educatrice e amo la natura.

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