Il 16 marzo all’Università di Cagliari si è tenuto un convegno con il tema del 41bis, ergastolo ostativo e Sardegna colonia penale partendo dal caso Cospito.
Il convegno organizzato dall’associazione Sardinnia Aresti si è svolto nelle aule del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Cagliari. I temi affrontati sono di estrema attualità come il 41bis, l’ergastolo ostativo e la Sardegna utilizzata come colonia penale. Il convegno ha trattato questi temi di estrema attualità con giuristi quali l’avvocata del foro di Sassari Maria Teresa Pintus, l’avvocato del foro di Cagliari Carlo Monaldi e l’avvocato di Alfredo Cospito, Flavio Rossi Albertini. Nel nostro podcast potete ascoltare le voci dei protagonisti del convegno e dell’organizzatrice Francesca Mancosu.
Il carcere duro o 41bis
L’ordinamento penitenziario prevede dei regimi temporanei che regolano la permanenza nell’istituto di pena di soggetti definiti particolarmente pericolosi. Il trattamento previsto dall’art. 41bis è rubricato come “Situazioni di emergenza”. La norma originaria entrata in vigore nel 1986 si componeva di un solo comma e prevedeva la facoltà del Ministro della giustizia di intervenire e fronteggiare situazioni di emergenza all’interno dell’istituto penitenziario. Nel 1992 la norma del carcere duro o 41bis è stata integrata con ulteriori commi per garantire una lotta più efficace alla criminalità organizzata.
La modifica e l’integrazione della legge del 1986 sono avvenuti nell’anno delle stragi di mafia e l’uccisione dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. La modifica del 1992 ha ampliato il potere del Ministro della Giustizia attribuendogli il potere di incidere sul trattamento dei detenuti per motivi di sicurezza e ordine pubblico e dunque per motivi extra penitenziario come la possibilità di influenzare dinamiche esterne.
L’adozione di questi sistemi restrittivi ha come fine quello di impedire il contatto con gli altri esponenti della criminalità organizzata, un gruppo terroristico o eversivo. La durata di questa misura restrittiva è di quattro anni prorogabili per successivi periodi di due anni. La proroga deve essere adeguatamente motivata con riferimento alla possibilità del detenuto di avere collegamenti con la criminalità organizzata, un gruppo terroristico o eversivo.
Quali sono le restrizioni dei detenuti al 41bis?
I detenuti al 41bis non hanno dei compagni di cella, hanno delle limitazioni sul tempo da passare all’aria aperta ma anche il divieto di cuocere cibi. Le restrizioni sono anche una videoregistrazione e controllo audio dei colloqui con persone differenti dal proprio legale ma anche la limitazione dei beni, somme e oggetti ricevibili dall’esterno. Le restrizioni sono anche il divieto di scambio di oggetti con altri detenuti e la sottoposizione a visto della corrispondenza con possibilità di censura.